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La CENAI legittimata al rilascio della Certificazione di Regolarità Contributiva

NOTA del Professore AVV. Federico Tedeschini

 Comunicato stampa

 

La CENAI legittimata al rilascio della Certificazione di Regolarità Contributiva.

La lettera circolare n. 8367 del 02/05/2012 con la quale la Direzione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro è intervenuta per chiarire e precisare la titolarità degli organismi abilitati a rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ha destato in alcuni, dopo una prima lettura sommaria, un’iniziale perplessità circa la legittimità della CENAI.

Un più attento esame della nota ministeriale evidenzia, invece, il mantenimento, per la CENAI, dello status quo ante.

Analizziamo alcuni punti:

  1. La nota ministeriale, giova ricordarlo, è riconosciuta ampiamente da una consolidata giurisprudenza, non quale fonte normativa ma una semplice manifestazione dell’attività amministrativa dello Stato.
  2. Oggetto della nota ministeriale è il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). A tale riguardo, è opportuno precisare che la CENAI in mancanza di autonoma convenzione con INPS e INAIL, non rilascia il DURC, ma una dichiarazione di regolarità contributiva che unitamente alle dichiarazioni di regolarità rilasciate da INPS e INAIL “ha pari valore e rilevanza del DURC”, (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VIII, 12 luglio 2011, n. 3754, e T.A.R. Toscana, sez. II 22 febbraio 2007 n. 248.)
  3. Il primo requisito “soggettivo” richiamato dal Ministero che deve essere posseduto dalla Cassa edile è quello dell’Ente bilaterale nella definizione data dal DLgs. n. 276/2003, secondo cui esso deve essere costituito su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi per poter fungere da sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro, e dal d.m. 24 ottobre 2007 dove viene puntualizzato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia datoriale sia sindacale, che concorre alla costituzione della cassa edile.
    1. La CENAI, come è noto, è la Cassa edile Nazionale Artigianato e industria nata il 19 Novembre 1998 quale emanazione, al pari di tutte le altre Casse Edili, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini del 05.11.1998, sottoscritto tra Federterziario e Federterziario Sud, in rappresentanza delle imprese ed UGL Costruzioni in rappresentanza dei lavoratori.
  4. L’altro requisito di natura “oggettivo” che deve essere posseduto dalla Cassa edile è l’osservanza del principio di reciprocità con il quale si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso le varie Casse edili presenti sull’intero territorio nazionale, in modo da assicurare l’armonizzazione delle dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili.
  5. Tale requisito è, peraltro, normativamente previsto dalle Leggi 109/94 e 415/98 e dal Codice dei Contratti pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) in particolare all’art. 252 comma 5 “ “le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”.
  6. Ed il Ministero riconosce, nella nota, che il principio viene correttamente assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE). Ma, non dice e non potrebbe dirlo, che è l’unico sistema che assicura la reciprocità. Infatti, data la natura privatistica dell’organismo richiamato, non potrà mai escludersi la legittimità delle altre Casse edili che, pur rispettando il principio di reciprocità, non aderiscano a tale organismo.
  7. Cenai applica il principio di reciprocità con le altre Casse Edili anche in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art.45 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini del 05.11.1998, sottoscritto tra Federterziario, Federterziario Sud ed UGL Costruzioni.
  8. Infine, non è trascurabile ai fini interpretativi l’ultimo elemento richiamato dalla nota in esame per escludere la qualificazione di Cassa edile, ai sensi del Dlgs 276/2003 e conseguentemente dell’impossibilità al rilascio del documento di regolarità, e cioè il fatto che questi organismi operino a livello territoriale, la qual cosa potrebbe essere un indizio in merito alle sollecitazioni che hanno costretto il Ministero ad intervenire. E la CENAI, inutile ribadirlo, e l’unica cassa edile che opera a livello nazionale e non territoriale

Ciò detto, e al di là di ogni partigiana considerazione al pari dei commenti che si sono succeduti dopo la nota della Direzione Generale, ci sembra eccessivo attribuire ad essa un significato ultroneo rispetto a quello prefissato ed intrinseco nella puntuale e corretta ricostruzione in punto di fatto e di diritto.

Non sarebbe questa, di certo, la sede adatta e non lo è nemmeno il momento socio-politico che sta affrontando il nostro Paese che nel rispetto di alcuni principi fondamentali, si sta avviando lentamente sulla strada delle liberalizzazioni in molti settori ed in special modo di quelli produttivi.

Nell’attesa, pertanto, di una regolamentazione a livello normativo, ci sentiamo di rassicurare i nostri associati e tutti gli operatori nostri interlocutori che le attività della CENAI continueranno a svolgersi regolarmente anche sotto gli aspetti certificativi.

 

In virtù del carattere nazionale della C.E.N.A.I., le contribuzioni che le aziende aderenti sono tenute a versare alla Cassa sono valide su tutto il territorio nazionale.

Le imprese aderenti a C.E.N.A.I. applicano esclusivamente i contributi obbligatori previsti dal CCPL della Provincia in cui queste hanno sede legale a prescindere dalla ubicazione dei propri cantieri. Ciò consente, a differenza delle prassi in uso presso le altre Casse, una rilevante semplificazione delle procedure amministrative a carico delle aziende nonché una assoluta certezza dei costi relativi ai contributi dovuti alla Cassa.

Quando versare

L'impresa è regolare se ha non solo versato (accantonamenti e contributi) ma anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.
Ai fini dell'accertamento della data di effettivo versamento di quanto dovuto alla C.E.N.A.I. da parte dell'impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall'Istituto Bancario alla Cassa stessa.
Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligo di versamento.
Resta salva la facoltà dell'impresa di dimostrare che il versamento è stato effettuato in data anteriore al quinto giorno antecedente la data di accredito.
E' fatta salva, altresì, la possibilità per la C.E.N.A.I. di accertare una diversa data di effettivo versamento.

Dove versare

Poste Italiane SpA
IBAN: IT 36 X 07601 03200 000048584254

Credito Emiliano (Credem) - Ag. 2 Via Del Tritone 97/98 00187 Roma
IBAN: IT 10 E 03032 03201 010000001088

Banca Intesa - Ag. Porta Pia Piazzale di Porta Pia 114 00198 Roma
IBAN: IT 71 X 03069 05042 615258073784

Banca della Campania - Ag. Roma Piazza del Parlamento 16 - 00168 - Roma
IBAN: IT 97 T 05392 03200 000000205028

E' necessario indicare:

  • ragione sociale dell'impresa
  • numero di iscrizione alla Cassa Edile
  • anno, mese e causale cui il versamento si riferisce

Quanto versare

Gratifica natalizia e ferie (GNF)


Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale lorda complessiva del 18,50%. L'accantonamento deve essere effettuato al netto delle ritenute di legge. La percentuale complessiva netta è fissata convenzionalmente al 14,20%.

 Le aliquote contributive sono determinate per ogni singola Provincia.

  Nuove Tabelle Contributi provinciali

Sottoscritte in data 01.04.2012 in Vigore dal 01.05.2012

 

 

CONTATORE DI CONGRUITA’

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che disciplina l'introduzione di indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva, le parti sociali hanno sottoscritto, in data 28-10-2010, l’Avviso Comune relativo all’introduzione degli INDICI MINIMI DI CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA (gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa).

In data 28-11-2011 le parti sociali hanno convenuto quanto segue:

  1. dal 01-02-2012 C.E.N.A.I. è tenuta ad adottare un modello di denuncia mensile che prevede, per ogni impresa, l’elenco dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio;
  2. dal mese di aprile 2012 C.E.N.A.I. è tenuta ad attivare un “contatore di congruità” che permetta la comparazione dei livelli minimi del costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2.5 dell’imponibile contributivo denunciato alla cassa edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere;
  3. dalla stessa data C.E.N.A.I. attiverà un periodo di sperimentazione di verifica della congruità della manodopera, utilizzando il su menzionato contatore;
  4. dal 01-10-2012 i certificati di regolarità rilasciati da C.E.N.A.I. per FINE LAVORI indicheranno il raggiungimento o meno del costo della manodopera secondo quanto previsto dall’avviso comune;
  5. dal 01-01-2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.
 
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